(massima n. 1)
Al P.M., nella sua qualità di «parte», l'art. 391, quarto comma, c.p.p. dà la legittimazione a proporre impugnazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida, come pure è dato all'arrestato o al fermato, ed è solo in tale sede che può far valere eventuali ragioni contrarie all'ordinanza emessa dal G.I.P., sia essa positiva o negativa quanto alla convalida, senza che in precedenza la personale sua opinione in ordine alla riconducibilità del fatto ad una determinata ipotesi legislativa possa essere vincolante per il giudice che può, pertanto, dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.