(massima n. 1)
Deve riconoscersi al giudice che procede alla convalida dell'arresto un potere di verifica non limitato alle allegazioni dei pubblici ufficiali che hanno proceduto all'arresto stesso, ma da estendere anche ad ulteriori allegazioni fornite dall'interessato o dal difensore dalle quali possa discendere, pure in relazione alla fattispecie ipotizzata al momento della privazione dello status libertatis, un accertamento di pił ampio contesto circa l'operato della polizia giudiziaria. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha comunque escluso che il giudice, date le finalitą ed i tempi della procedura in materia, possa operare attivitą di indagine su richiesta o indicazione della difesa).