(massima n. 1)
In tema di distanze legali tra costruzioni, ed in applicazione del cosiddetto principio della prevenzione (artt. 873, 875, 877 c.c.), l'irrevocabilitā della scelta del preveniente č condizionata all'attivitā posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia giā costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non puō ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa e successiva scelta dello stesso preveniente che comporti modifiche sulla costruzione da lui (prevenuto) giā posta in essere.