Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8125 del 28 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze legali tra costruzioni, ed in applicazione del cosiddetto principio della prevenzione (artt. 873, 875, 877 c.c.), l'irrevocabilitā della scelta del preveniente č condizionata all'attivitā posta in essere dal prevenuto che, solo ove abbia giā costruito, adeguandosi alla prima scelta del preveniente, non puō ritenersi obbligato ad uniformarsi ad una diversa e successiva scelta dello stesso preveniente che comporti modifiche sulla costruzione da lui (prevenuto) giā posta in essere.

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