(massima n. 2)
L'attenuante della minima partecipazione al fatto di cui all'art. 114 c.p. è incompatibile con la circostanza aggravante relativa al numero delle persone (art. 114, comma 2, c.p.); ed è anche incompatibile con il reato associativo, dato che tale circostanza si riferisce espressamente alle persone che sono concorse nel reato a norma degli artt. 110 e 113, che prevedono rispettivamente il concorso eventuale nel reato e la cooperazione nel delitto colposo. Ciò perché, nel reato plurisoggettivo od a concorso necessario, nella valutazione legislativa dell'illiceità penale, non viene in considerazione l'azione del singolo imputato, bensì l'attività dell'associazione criminosa nel suo complesso, qualunque sia il ruolo svolto dal singolo associato, necessariamente partecipe, insieme agli altri, di quell'attività. (Fattispecie in tema di reato associativo, aggravato dal numero di persone, di cui all'art. 75, comma 4 legge stupefacenti, 22 dicembre 1975 n. 685).