(massima n. 1)
L'indennità di medianza, prevista dall'art. 874 c.c., spetta al proprietario del muro di confine — che può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza attendere l'iniziativa del vicino — per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non soltanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello originario del suo fondo, per realizzare all'interno di esso un'aiuola, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa.