(massima n. 1)
Il reato di possesso di carta di credito contraffatta che sia stato contestato autonomamente non può considerarsi assorbito nell'ipotesi, logicamente e cronologicamente antecedente, della sua acquisizione e pertanto deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che per esso si configura lo stato di flagranza secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rigettata dal giudice sul rilievo che, non potendo concorrere il possesso, attuale, con la pregressa acquisizione, esso doveva considerarsi assorbito in quest'ultima, con conseguente esclusione dello stato di flagranza).