(massima n. 1)
Ai fini della legittimitą dell'arresto nel cosiddetto stato di «quasi flagranza», il concetto di inseguimento espresso dal legislatore comprende non solamente il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che puņ protrarsi persino per un certo arco di tempo non breve, ma anche l'azione, senza soluzione di continuitą, intrapresa subito dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie l'indicazione dell'autore del reato proveniva dalla vittima, deceduta subito dopo a seguito dei reiterati colpi di pistola sparatigli da brevissima distanza).