(massima n. 1)
La flagranza č configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, in specie con l'elemento materiale di questo, dovendo le condotte in cui l'illecito si sostanzia essere ancora in corso, e cioč dovendo sussistere un rapporto di contestualitā tra il comportamento del reo e l'intervento della polizia giudiziaria.