(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 c.p.p., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto č affidato in via esclusiva al giudice di merito, come č dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali «subito dopo» o «immediatamente prima», e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non č censurabile in sede di legittimitą. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, č stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato «con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attivitą di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti»).