(massima n. 1)
Non è legittimo l'arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l'arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell'istituto. (Fattispecie in cui l'agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).