(massima n. 1)
L'art. 381, quarto comma, c.p.p., con lo stabilire che, in caso di reato per cui č previsto l'arresto facoltativo in flagranza, si procede all'arresto soltanto se la misura č giustificata dalla gravitā del fatto ovvero dalla pericolositā del soggetto desunta dalla sua personalitā e dalle circostanze del fatto stesso, non impone alla polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che hanno determinato la scelta, essendo sufficiente che l'autoritā giudiziaria sia posta in grado di verificare dall'integrale contesto descrittivo che precede o segue la coercizione, ovvero da atti ad esso complementari, tutti i presupposti dell'arresto e, quindi, l'osservanza dei parametri indicati dalla detta disposizione, conformemente alla natura non di provvedimento bensė di atto materiale che contrassegna l'operazione della polizia giudiziaria. L'obbligo della motivazione incombe, viceversa, sul giudice delle indagini preliminari, il quale č tenuto ad esplicitare nell'ordinanza di convalida le ragioni della sfavorevole valutazione del fatto e della personalitā dell'arrestato.