(massima n. 2)
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie ex post circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell'operato della polizia giudiziaria fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto