(massima n. 1)
In tema di valutazione delle prove, l'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. ha riconosciuto alle dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12, o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso di cui all'art. 371, comma 2, lettera b), c.p.p., valore di prova, e non di mero indizio, e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori, che possono essere di qualsiasi tipo e natura, e persino in altra chiamata in correitą convergente.