(massima n. 1)
L'inutilizzabilitā delle dichiarazioni indizianti, ai sensi dell'art. 63 comma secondo c.p.p., opera soltanto quando si tratta di dichiarazioni rese da un soggetto nei cui confronti sussistevano, fin dall'inizio, indizi in ordine al medesimo reato, a un reato connesso (ex art. 12 comma primo lett. a) e c) c.p.p.) oppure a un reato collegato (ex art. 371 comma secondo lett. b) c.p.p.) con quello attribuito nelle dichiarazioni a un terzo, in quanto solo in tali casi al soggetto dichiarante č riconosciuto il diritto a non rendere tali dichiarazioni auto e etero-indizianti, sussistendo l'incompatibilitā a ricoprire l'ufficio di testimone.