(massima n. 1)
In tema di «informazione di garanzia», prevista dall'art. 369 c.p.p., e di «informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa», prevista dall'art. 369 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 19 della legge 6 marzo 2001 n. 60), ai fini di un coordinamento tra i due diversi istituti, deve ritenersi che l'informazione di garanzia sia dovuta quando si debba compiere un atto «a sorpresa», sia pure non necessariamente prima del medesimo o congiuntamente ad esso, mentre l'altra informazione (la cui omissione č espressamente sanzionata dalla nullitą degli atti conseguenti), sia dovuta prima dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato, al quale il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessitą di entrambi i tipi di informazione ove esista gią in atti la nomina di un difensore di fiducia, anche se effettuata nell'ambito di un procedimento al quale ne siano stati poi riuniti altri.