(massima n. 1)
L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis c.p.p., non deve precedere a pena di nullitą l'avviso di conclusioni delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p., nell'ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attivitą alla quale il difensore ha diritto di assistere, essendo previsto dalla citata disposizione che la predetta informazione possa precedere direttamente l'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio, che sia stato richiesto dall'indagato ai sensi del terzo comma del citato art. 415 bis e, pertanto, dopo la notificazione dell'avviso.