(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, le cose oggetto del vincolo non devono essere depositate nella segreteria del pubblico ministero con i verbali degli atti cui il difensore aveva diritto di assistere, come si evince dall'ultimo periodo dell'art. 366, comma 1, c.p.p., novellato dall'art. 10, comma 1 della L. 7 dicembre 2000, n. 367, che attribuisce al difensore la facoltà di esaminare le cose sequestrate «nel luogo in cui si trovano», con esclusione quindi dell'obbligo formale del deposito e di ogni altro avviso non previsto dalla norma. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che detta facoltà, non soggetta a termine, è correlata all'esercizio del diritto ad ottenere la restituzione e non alla facoltà di impugnazione del decreto del pubblico ministero in sede di riesame).