(massima n. 1)
Un atto qualificato come «accertamento tecnico non ripetibile» trova disciplina nell'art. 360 c.p.p. e, in assenza della riserva dell'indagato, di promuovere incidente probatorio, prevista dal quarto comma di detto articolo, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c) c.p.p. Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilità dell'atto a norma dell'art. 511 comma primo c.p.p., e ciò — ove l'atto consista in una relazione tecnica — indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione, richiesta dagli artt. 511 comma terzo e 501 c.p.p. per la perizia, o per la consulenza del pubblico ministero svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato art. 360. (Nella fattispecie si trattava di accertamenti tecnici chimico-balistici disposti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e, al difensore ed agli indagati, non era stato dato avviso dell'incarico al consulente. Al riguardo la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che la corte di appello aveva correttamente escluso la rilevabilità in quella fase, a norma dell'art. 180 c.p.p. dei vizi attinenti l'avviso al difensore ed agli indagati previsto dall'art. 360 comma primo, c.p.p., trattandosi di nullità di ordine generale rientrante nella previsione dell'art. 178 lett. c, c.p.p. verificatasi nella fase delle indagini preliminari e non dedotta nel giudizio di primo grado).