(massima n. 1)
L'art. 360, comma quinto, c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità «nel dibattimento» dei risultati degli accertamenti tecnici disposti dal pubblico ministero malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta a indagini ed in assenza della condizione della indifferibilità, prevista dall'ultima parte del precedente comma quarto, lascia per ciò stesso chiaramente intendere che detta inutilizzabilità non sussiste con riguardo all'adozione di misure cautelari.