(massima n. 1)
La comparazione delle impronte digitali prelevate con quelle gią in possesso della polizia giudiziaria non richiede particolari cognizioni tecnico-scientifiche, risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi ai sensi dell'art. 354 c.p.p., il cui svolgimento non postula il rispetto delle formalitą prescritte dall'art. 360 c.p.p.