(massima n. 2)
La nullità dell'accertamento tecnico non ripetibile disposto dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p. per omissione dell'avviso alla persona indagata e al difensore, attinendo all'intervento e all'assistenza della stessa in operazione alla quale l'indagato e la difesa hanno diritto ma non obbligo di partecipare (tanto da non essere prevista la nomina di difensore di ufficio in caso di assenza), va eccepita, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza. (Nella fattispecie, la censura è stata dichiarata inammissibile, essendo stata l'eccezione sollevata con l'atto di appello).