(massima n. 1)
Qualora il pubblico ministero proceda ad un accertamento tecnico irripetibile senza dare il previsto avviso alla persona indagata ed al suo difensore, non si realizza un'ipotesi di inutilizzabilitą del mezzo, ma di nullitą ai sensi dell'art. 178 comma primo c.p.p. la quale, non rientrando nel novero di quelle previste dal successivo art. 179 c.p.p. deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stata acquisita al dibattimento una perizia irripetibile disposta dal pubblico ministero su soluzione di lavaggio di attrezzi finalizzati allo spaccio di sostanze stupefacenti; al contempo ha rilevato che la verificatasi violazione dei diritti della difesa nell'esperimento di tale incombente aveva concretato una nullitą che doveva ritenersi sanata in quanto tardivamente eccepita solo nei motivi di appello).