(massima n. 2)
Qualora risulti accertata l'esistenza di una volontą omicida in base ad inequivoci elementi probatori di natura oggettiva, desunti principalmente dalle concrete modalitą della condotta, resta non influente l'apparente inadeguatezza della causale, essendo varie per intensitą le ragioni di ciascun individuo e potendo uccidersi anche per un futile motivo.