(massima n. 1)
La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento č stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.