(massima n. 1)
La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda a perquisizione o a sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182, comma 2, c.p.p., se non sia immediatamente dedotta dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Nella specie, la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità perché non risultava che l'indagato avesse formulato né prima né dopo l'assunzione dei mezzi di ricerca della prova alcuna riserva e nemmeno che il suo difensore avesse avanzato qualsivoglia eccezione in sede di convalida dell'arresto, l'atto immediatamente successivo alla perquisizione ed al sequestro).