(massima n. 1)
La nullitą derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda al sequestro della facoltą di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, c.p.p., se non immediatamente dedotta dopo il compimento dell'atto, sempreché fosse stata impossibile una deduzione anteriore. La stessa locuzione «immediatamente dopo» esclude categoricamente che la nullitą possa essere fatta valere in sede di richiesta di riesame.