(massima n. 1)
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, il cosiddetto alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354, comma 3 c.p.p., stante la naturale alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto della predetta analisi. In virtù dell'art. 356 c.p.p. il difensore può assistere a tale accertamento, senza che abbia il diritto di preventivo avviso e per effetto dell'art. 366 c.p.p. il relativo verbale va depositato entro tre giorni. La violazione di tale prescrizione comporta una nullità relativa, sanabile se non eccepita tempestivamente, ovvero se non determinante un'effettiva deminutio della possibilità di difesa. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sanatoria della nullità, dedotta tempestivamente ex art. 491, comma 1 c.p.p., per effetto del deposito degli atti con l'emissione del decreto di citazione).