(massima n. 1)
Attesa l'inquadrabilità del delitto di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), fra i reati di pericolo, per i quali non è ammissibile la figura del tentativo, deve escludersi la legittimità del sequestro di cose che si assumano riferibili ad un illecito penale costituito dal tentativo di commettere il suddetto reato. (Nella specie trattavasi di sciarpe che, nel corso di un servizio di prevenzione, erano state trovate in possesso ad alcuni sostenitori di una squadra di calcio e dalle cui caratteristiche si era ritenuto di desumere che esse fossero idonee a costituire incoraggiamento alla violenza, provvedendosi pertanto, da parte della polizia giudiziaria, al loro sequestro, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.).