(massima n. 1)
Il divieto di sequestrare presso i difensori «carte e documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato», non solo è limitato alla ipotesi in cui il sequestro sia disposto nell'ambito dello stesso procedimento in cui si svolge l'attività difensiva (dovendo, viceversa, ritenersi esteso agli altri eventuali procedimenti — anche non penali — in cui il difensore sia impegnato nell'interesse dell'indagato o imputato), ma non esige neanche il conferimento di uno specifico e formale mandato difensivo potendo detto mandato desumersi dalla natura stessa dell'incarico, che, per altro, non necessariamente deve esser tale da poter essere conferito solo a chi esercita la professionale legale. (Fattispecie in tema di bancarotta, relativa a perquisizione presso uno studio legale e conseguente sequestro di titoli di credito, affidati dall'indagato ad un avvocato in vista della eventuale definizione in via concordataria e prefallimentare con i creditori).