(massima n. 1)
Il mancato invio al pubblico ministero dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria non č causa di nullitą, in quanto, atteso il principio di tassativitą sancito dall'art. 177 c.p.p., la stessa non č prevista da alcuna norma esplicita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo la quale la omessa trasmissione dei verbali costituiva nullitą di ordine generale attinente alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, in quanto la mancata conoscenza delle prime dichiarazioni testimoniali avrebbe viziato lo sviluppo successivo delle indagini, producendo un «vizio genetico» nel promovimento della azione penale).