(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese, divenute irripetibili per la soppressione del dichiarante, ben possono essere valutate — secondo la loro sostanziale natura di spontanee dichiarazioni di persona informata sui fatti e almeno virtualmente coindagata — a fini cautelari nella fase delle indagini preliminari, ove documentate o comunque quando del loro contenuto venga fatta relazione dall'ufficiale di P.G. che le ha raccolte, ovvero se questi renda testimonianza de relato.