(massima n. 1)
Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli art. 350 e 351 c.p.p. ed annotate ex art. 357 c.p.p., non rientrano nell'elencazione tassativa di cui all'art. 431 c.p.p., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne consegue che le sommarie informazioni non possono essere utilizzate in dibattimento, e ciò vale anche se provengano dal responsabile civile — ancorché l'art. 63 c.p.p., imponendo di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi di reità, si riferisca al solo imputato e non anche al responsabile civile —, in quanto anche gli atti relativi all'azione civile, se acquisiti con le forme previste nella fase delle indagini preliminari, sono assoggettati alle regole proprie del processo penale e non sono, pertanto, utilizzabili se la prova contenuta in quegli atti non viene nuovamente formata nel dibattimento.