(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato possono essere utilizzate nei confronti del coimputato, chiamato in reitą o in correitą, le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dal soggetto che ancora non ha formalmente assunto la qualitą di sottoposto ad indagine, sia perché la richiesta del rito speciale costituisce un'implicita rinuncia al dibattimento e quindi all'esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee, sia perché l'art. 350, comma settimo, c.p.p. ne preclude l'utilizzazione nella sola sede dibattimentale.