Cassazione penaleSez. IVsentenza n. 25922del 17 giugno 2003
(3 massime)
(massima n. 1)
Anche nel giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese da un indagato, nell'immediatezza dei fatti, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., non possono costituire prova a carico di altro indagato.
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reitą o in correitą.
Nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese da un indagato nell'immediatezza dei fatti, ai sensi dell'art. 350 c.p.p., non possono costituire prova a carico di altro coindagato.