(massima n. 1)
Il verbale dell'ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.p., poiché contiene l'accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431, lett. b, c.p.p.); come tale, va inserito nel fascicolo per il dibattimento e ne va data lettura a richiesta di parte o su iniziativa del giudice (art. 511, comma 1, c.p.p.), essendo utilizzabile come fonte di prova. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di assunzione senza il libretto di lavoro, ipotizzata dagli artt. 5 e 12 della L. 10 gennaio 1935, n. 112).