(massima n. 1)
Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di etą minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, c.p.p., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia in bonam partem, del disposto di cui all'art. 29 del D.L.vo 28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.