(massima n. 1)
Non č consentito in giudizio desumere dal comportamento del querelante presente elementi per l'affermazione di tacita remissione di querela, stante la lettera dell'art. 152, comma 2, c.p. (ove la forma tacita č prevista soltanto per la remissione extraprocessuale) ed in ragione della possibilitā e del connesso dovere, per le conseguenze della scelta, di ottenere dall'interessato presente una esplicita manifestazione di volontā al riguardo.