(massima n. 1)
La fase monitoria del procedimento di ingiunzione non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (legge n. 533 del 1973), né le carenze della memoria di costituzione del giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 414 c.p.c. relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell'oggetto e all'indicazione dei mezzi di prova — a cui l'atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell'opposto — possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l'inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo.