(massima n. 1)
In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati, categoria nella quale rientrano, con riguardo ad indagini effettuate all'estero, anche soggetti stranieri legittimati secondo l'ordinamento del proprio Paese, sempre che esistano disposizioni pattizie relative al riconoscimento del titolo. Anche per tali soggetti, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente. (Fattispecie relativa ad un investigatore privato elvetico, che aveva rifiutato di indicare, deponendo come teste in un procedimento civile, la fonte di informazioni patrimoniali acquisite in Svizzera. In motivazione la Corte ha posto tra l'altro in evidenza le norme che equiparano agli investigatori italiani quelli appartenenti a Paesi dell'Unione europea, e l'accordo intervenuto tra quest'ultima e la Confederazione elvetica relativamente al riconoscimento «dei diplomi, dei certificati e di altri titoli»).