(massima n. 1)
In tema di acquisizione di dati relativi al traffico di un'utenza telefonica, č abnorme il provvedimento con il quale il Gip rigetta le richieste del P.M., avanzate ai sensi dell'art. 132 comma secondo del codice della privacy (e dunque relativa a dati risalenti ad una data anteriore ai due anni precedenti), motivando in ordine alla mancanza di utilitā dell'acquisizione medesima ai fini dell'indagine: invero, l'unica valutazione demandata dalla legge al Gip č quella riguardante il dato formale ed esteriore della sussistenza di sufficienti indizi in ordine ai delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. a) del codice di rito, e non circa il merito della richiesta e i presupposti investigativi sui quali essa si basa.