(massima n. 1)
In materia di sequestro preventivo, l'art. 325 c.p.p., a norma del quale il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, postula che un'esecuzione sia in corso ovvero che l'ordinanza impugnata sia suscettibile di esecuzione e non può certo riferirsi a provvedimenti che tale attitudine non abbiano, né può valere implicitamente ad estendere tale attributo ad ordinanze la cui esecutività sia esclusa per esplicita previsione normativa. (Applicazione in tema di annullamento della revoca del sequestro preventivo).