(massima n. 1)
Sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del tribunale del riesame che ha revocato il sequestro conservativo, in quanto dal combinato disposto degli articoli 325, comma secondo, e 318 c.p.p. deriva la legittimazione a proporre richiesta di riesame — avverso il provvedimento di sequestro conservativo o ricorso diretto per cassazione di chiunque vi abbia interesse; d'altra parte, l'esclusione della legittimazione della parte civile in ordine all'impugnazione di un provvedimento cautelare diretto a garantire le obbligazioni civili derivanti da reato, sarebbe lesivo del diritto di difesa ad essa assicurato.