(massima n. 1)
Nel concetto di violazione di legge, quale si desume dagli artt. 111 Cost. e 606 lett. b) e c) c.p.p. non possono ricomprendersi la mancanza o la manifesta illogicitą della motivazione, che sono separatamente previste ex art. 606 lett. e) come motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c). (Fattispecie in tema di vizi della motivazione illegittimamente dedotti nel ricorso ex art. 325 c.p.p. avverso l'ordinanza emessa ex artt. 322 bis e 324 c.p.p.).