(massima n. 1)
In caso di annullamento del provvedimento di sequestro, non esorbita dalle attribuzioni del tribunale del riesame la restituzione delle cose sequestrate al legittimo proprietario quando non sussistano dubbi circa la titolaritą delle stesse, non potendosi diversamente interpretare la disposizione contenuta nel comma ottavo dell'art. 324 c.p.p., che riproduce l'identica disposizione del comma terzo dell'art. 263 c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice del riesame debba trasmettere gli atti al giudice civile « nel caso di contestazione della proprietą»