(massima n. 1)
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari, il termine di un giorno per la trasmissione degli atti e quello di dieci giorni per la decisione sono distinti e non sono calcolabili congiuntamente, sicché l'eventuale inosservanza del termine (ordinatorio) di trasmissione degli atti al tribunale, da parte dell'autoritą procedente, non ha alcuna incidenza sul termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la trattazione della richiesta di riesame, che decorre dalla data di ricezione degli atti. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo).