(massima n. 2)
In tema di sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti ad iniziativa della polizia giudiziaria, il termine per la proposizione della richiesta di riesame non può decorrere dalla notifica del decreto di convalida al difensore; infatti, nonostante l'art. 355, terzo comma, c.p.p. legittimi quest'ultimo a proporre istanza di riesame, non esiste alcun obbligo di notifica del detto provvedimento al difensore medesimo sussistendo l'obbligatorietà di tale adempimento, per espressa statuizione dell'ultima parte del secondo comma dello stesso articolo, soltanto nei confronti della «persona alla quale le cose sono state sequestrate». (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riesame, essendo decorso il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 324 c.p.p. dalla data di notifica del decreto di convalida al difensore). .