(massima n. 1)
Il pubblico ministero presso la pretura, competente per materia, non č legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame che ha deciso su un provvedimento del Gip presso la pretura di applicazione di una misura cautelare reale. Mentre infatti per le misure cautelari personali la legge 23 dicembre 1996 n. 652 ha introdotto una legittimazione concorrente del pubblico ministero distrettuale e di quello del procedimento, analoga modifica legislativa non č intervenuta per i procedimenti relativi alle misure cautelari reali.