(massima n. 1)
Č viziata per violazione di legge l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'indagato contro l'ordinanza del Gip di rigetto dell'istanza di sequestro (o di restituzione), per ritenuta formazione di giudicato incidentale sull'assunto che l'indagato medesimo avrebbe dovuto presentare istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro. Infatti, la presentazione dell'istanza di revoca č del tutto regolare, in quanto prevista dall'art. 321 c.p.p. siccome modificato dall'art. 15, D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12, e l'appello contro la relativa ordinanza di rigetto č previsto espressamente dall'art. 322 bis c.p.p., introdotto dall'art. 17 dello stesso D.L.vo n. 12 del 1991.