(massima n. 1)
In tema di sequestro, l'art. 322 bis c.p.p. attribuisce al pubblico ministero la facoltà di proporre appello, fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Con tale norma, introdotta dal D.L.vo 14 gennaio 1992, n. 12 — in analogia con la corrispondente norma dell'art. 310, comma 1, c.p.p. in tema di misure cautelari personali — il legislatore, prevedendo anche per il sequestro una impugnazione diversa dal riesame, ha voluto riferirsi a quelle situazioni in cui la doglianza ha motivo di rivolgersi contro la reiezione di una istanza, promossa per ottenere la concessione di una misura cautelare reale, al fine di ottenerne l'accoglimento, in via sostitutiva, dal giudice del gravame.