(massima n. 1)
Il decreto di sequestro preventivo emesso in via di urgenza dal P.M. ex art. 321, comma 2 bis c.p.p. non è autonomamente impugnabile per la sua natura intrinsecamente provvisoria e per il principio di tassatività delle impugnazioni. Perciò la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio per violazione di legge il provvedimento del tribunale del riesame che abbia deciso, confermando o revocando, in merito all'impugnazione proposta.